Camera Mantovana
di Mediazione e Conciliazione


Tabelle dei costi della Mediazione


MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, DEMANDATA O FACOLTATIVA

La Camera Mantovana ha stabilito di applicare alle mediazioni gli importi minimi tabellari previsti dal DM 150/2023, riducendoli del 20% per le mediazioni obbligatorie e per quelle demandate dal giudice. Ai procedimenti di mediazioni depositati prima del 15/11/2023, si applicano le previgenti tabelle dell'Organismo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE SPESE E DELLE INDENNITA'

Il mancato pagamento delle spese di avvio e delle indennità di primo incontro è considerato espressione della volontà di non partecipare al procedimento e motiva la redazione di un verbale negativo; la mancata corresponsione delle ulteriori indennità dovute a titolo di prosecuzione nella mediazione oltre il primo incontro è considerato espressione della volontà di non proseguirne nella mediazione stessa, costituisce per l'Organismo giustificato motivo per rifiutare di dare seguito al procedimento e per la redazione di un verbale negativo in qualunque stato della procedura.
Il saldo dovuto a seguito dell'esito positivo del procedimento di mediazione o il pagamento del maggior importo dovuto per l'adeguamento del valore della procedura deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale conclusivo.
Il valore del procedimento è indicato all'atto dell'avvio della mediazione e può essere variato nel corso degli incontri o dal Responsabile dell'Organismo in caso di manifesta incongruità; esso peraltro non muta in relazione al valore effettivo dell'accordo che venga raggiunto a definizione della mediazione.
Le spese di avvio e le indennità di mediazione sono dovute anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o di mancata partecipazione agli incontri; il compenso per l'esperto è liquidato sulla base delle determinazioni raggiunte tra le parti e l'esperto stesso e non è in nessun modo ricompreso nelle spettanze dovute all'Organismo.

Di seguito si forniscono le principali istruzioni per la corretta quantificazione degli importi dovuti all'Organismo per un procedimento di mediazione.

1)
Gli esborsi di mediazione determinati dall'Organismo ai sensi della vigente normativa sono dovute da ciascuna parte che abbia promosso o aderito al procedimento e sono determinate come dalle tabelle di seguito riportate; quando più soggetti rappresentano il medesimo centro d'interessi e sono difesi dal medesimo Legale, gli stessi si considerano come un'unica parte.
Le tabelle, come da DM 150/2023, sono diversificate a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice oppure di mediazione volontaria;
2)
Al momento del deposito dell'istanza di mediazione, la parte individua lo scaglione di riferimento della controversia e corrisponde le spese e le indennità di primo incontro previste alla Tabella denominata " SPESE ED INDENNITA' PER IL DEPOSITO E PER L'ADESIONE AD UNA MEDIAZIONE " ed aggiunge il rimborso delle spese postali pari ad € 11,35 per l'invio della Raccomandata 1 AR a ciascuna parte chiamata priva di PEC. Nessun rimborso di spese è richiesto per l'invio di PEC di convocazione. La mediazione avente valore non determinabile si considera rientrante nello scaglione fra € 50,001 ed € 150.000.
3)
Al momento dell'adesione, la parte chiamata corrisponde le spese e le indennità di primo incontro con i medesimi criteri appena sopra  previsti per parte istante. Non è ovviamente dovuto alcun rimborso di spese postali.
4)
Le spese e le indennità come appena sopra corrisposte coprono il primo incontro; se questo si conclude con esito negativo (anche per la mancata adesione della parte chiamata), nessun ulteriore importo è dovuto all'Organismo.
5)
Qualora il primo incontro si concluda con la redazione di verbale positivo perché le parti hanno raggiunto l'accordo, queste ultime devono corrispondere all'Organismo le indennità di cui alla Tabella denominata "INDENNITA' DI MEDIAZIONE" riportate nella "Colonna A - Accordo al primo incontro" tenendo conto dello scaglione di valore del procedimento.
Se invece il primo incontro non si conclude con un accordo tra le parti ma queste ultime decidono di proseguire nella mediazione e di ulteriormente confrontarsi in altri incontri, le stesse devono corrispondere all'Organismo le indennità di cui alla Tabella denominata "INDENNITA' DI MEDIAZIONE" riportate nella  "Colonna B - Rinvio oltre il primo incontro" tenendo conto dello scaglione di valore del procedimento.
Qualora gli ulteriori incontri portino le parti a concludere il procedimento con un verbale di accordo, queste ultime devono corrispondere all'Organismo le indennità di cui alla Tabella denominata "INDENNITA' DI MEDIAZIONE" riportate nella "Colonna C - Accordo agli incontri successivi" tenendo conto dello scaglione di valore del procedimento; se gli ulteriori incontri portano invece le parti a concludere il procedimento con un verbale di mancato accordo, nessuna indennità ulteriore è dovuta all'Organismo.













































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Come pagare

Bonifico nel c/c intestato alla Camera all'IBAN: IT64A 03069 11510 10000 0062 681

ATTENZIONE: nella causale del pagamento inserire il numero della mediazione. Nel caso di versamento del contributo d'avvio, non conoscendosi ancora il numero che verrà assegnato al procedimento, si dovrà indicare il nome e cognome (o la ragione sociale) della parte istante.

Detrazioni ed incentivi fiscali

Per la mediazione sono previsti importanti vantaggi fiscali; tutti gli atti della procedura sono infatti esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Inoltre, nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto che dovesse stipularsi in conseguenza dell'accordo stesso è esente da imposta di registro fino al valore di € 100.000,00. Oltre tale valore, l'imposta si calcola solo sulla parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, alle parti è anche riconosciuto un credito d'imposta per le somme pagate all'organismo fino alla concorrenza di € 600,00.
In caso di mediazione obbligatoria o delegata è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella mediazione, secondo quanto previsto dai parametri forensi e fino a € 600,00.
Qualora la mediazione invece non avesse successo, il credito d'imposta è ridotto alla metà.
Se il giudizio si estingue a seguito dell’accordo di conciliazione, viene riconosciuta alla parte un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato e fino alla concorrenza di € 518,00.

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Se la mediazione è obbligatoria o delegata, per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in Tribunale, la stessa è gratuita.
Gli importi da versare sono soggetti a ritenuta d'acconto del 4% nel caso in cui una parte sia un Condominio.
Si rammenta da ultimo che, ai sensi dell'art. 34, c.3, del DM 150/2023, "le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo".
(*) scaglione al quale vengono attribuiti i procedimenti di valore indeterminabile
(tabella A allegata al DM 150/2023)