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SI RAMMENTA DI ALLEGARE I DOCUMENTI DI IDENTITA' DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO.    
LADDOVE LE PARTI DEL PROCEDIMENTO SIANO PIU' DI UNA, E' NECESSARIO CHE CIASCUNA COMPILI UNA SEPARATA PROCURA
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Con recente pronuncia il Tibunale di Torino (sent. 2552/2023), ha stabilito che "Secondo il condiviso orientamento di legittimità, a partire da Cass. 27.3.2019 n. 8473 (in seguito vedi anche Cass. 26.4.2022 n.13029), la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, cioè comprensiva del potere di conciliare e transigere la controversia".

Da ultimo, il  D.Lgs. 216 del 27.12.24 (cd. “correttivo Cartabia”) ha inserito all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 il nuovo comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7 (*), il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.


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(*) Nei casi cioè in cui sia oggetto di mediazione uno dei contratti o uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile (il quale elenca gli atti che debbono essere oggetto di trascrizione nei Pubblici registri).